DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 655

Type DPR
Publication 1964-05-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1460, con la quale il Governo e' stato autorizzato ad emanare norme disciplinanti le modalita' di assegnazione degli alloggi economici e popolari; Visti gli articoli 76 e si, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione, civile e per le poste e telecomunicazioni; Decreta: Sono approvate le norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

SEGNI MORO - PIERACCINI - REALE TAVIANI - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI - JERVOLINO - RUSSO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 3. - VILLA

Allegato- art. 1

Art. 1. L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), dalle Province, dai Comuni e dagli Enti economici senza finalita' di lucro previsti dall'[art. 16 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art16) popolare ed economica, approvato con [regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165); e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai numeri 4, 7, 8 e 9.

Allegato- art. 2

Art. 2. Per l'assegnazione degli alloggi in proprieta' e in locazione, gli Enti indicati nell'art. 1 sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del Comune in cui sorgono lo costruzioni e nelle vie principali del Comune stesso, nonche' a mezzo di comunicazioni alla stampa locale. Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. i bandi devono essere, inoltre, comunicati alle Prefetture competenti per territorio e, per gli alloggi che sorgono nel comune di Roma, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri.

Allegato- art. 3

Art. 3. Il bando di concorso deve indicare: a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economia nonche' dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'Ente costruttore per l'assegnazione dell'alloggio; b) il termine per la presentazione della domanda, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando; c) i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a); d) gli elementi da indicarsi nella domanda ai sensi del successivo art. 6 e la relativa documentazione; e) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero e il numero dei rispettivi vani; f) la misura approssimativa del prezzo di riscatto o del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sara' stabilita dopo l'ultimazione e il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del piani finanziari di cui al successivo art. 13; g) il numero degli alloggi riservati per legge a favore di categorie speciali e quelli eventuali riservati a norma del successivo art. 4, nonche' la documentazione da produrre per concorrere alla loro assegnazione.

Allegato- art. 4

Art. 4. Ciascun Ente puo' riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non piu' dell'1% degli alloggi da assegnare. Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli Organi di controllo. Non possono essere assegnati in proprieta' o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli Enti di cui all'art. 1, con il concorso o il contributo dello Stato: a) a chi non abbia la cittadinanza italiana; b) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, ovvero in Comune vicitore agevolmente collegato allo stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata al bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia; con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani, salvo il disposto di cui all'[art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art6) ([quinto comma) della legge 2 luglio 1949, n. 408](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~com5); c) a chi sia proprietario in qualsiasi localita' di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 200.000; d) a chi abbia gia' ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi, costruiti con i concessi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti pubblici o con i mutui di cui alla [legge 10 agosto 1950, n. 715](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;715); e) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile, a norma della [legge 11 gennaio 1951, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25), superiore a L. 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere b), c), d) ed e). L'assegnazione deve essere comunicata non appena accettata, e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione, dall'Ente assegnante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavori pubblici, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, nonche' all'Ente anche privato al quale l'assegnatario si fosse eventualmente iscritto al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio in proprieta'. Nel caso di pluralita' di assegnazioni o di assegnazione in contrasto con le presenti norme, le relative decadenze sono dichiarate, anche d'ufficio, dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al successivo art. 19. Per quanto attiene ai lavoratori agricoli dipendenti e assegnazioni di somme effettuate in favore di tali lavoratori ai sensi dell'[art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art9), devono essere comunicate dall'Ente assegnante entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di mutuo stipulato con il lavoratore beneficiario.

Allegato- art. 5

Art. 5. L'assegnatario di un alloggio in locazione puo' chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, piu' idoneo alle proprie necessita', costruito dagli stessi istituti o Enti di cui al presente decreto. L'assegnatario di alloggio in cambio dovra' lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo art. 12. Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvedera' all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.

Allegato- art. 6

Art. 6. Le domande di cui al precedente art. 3, lettera b), corredate da idonea documentazione, debbono indicare: 1) la composizione del nucleo familiare, risultante dalla stato di famiglia; 2) la residenza nel Comune in cui sorgono le costruzioni e la data di inizio della residenza stessa; 3) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio in atto occupato; 4) il reddito complessivo del nucleo familiare; 5) il luogo e l'attivita' di lavoro; 6) ogni altro elemento atto a comprovare la necessita' dell'alloggio, i requisiti prescritti per l'assegnazione ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio al sensi del successivo art. 8. Nel nucleo familiare sono compresi il coniuge e gli altri prossimi congiunti conviventi con il capo famiglia a carico dello stesso. Per le domande di assegnazione di alloggi in proprieta' l'istante deve, inoltre, documentare la cittadinanza italiana e dichiarare, sotto la sua responsabilita', che non sussistono, nei suoi riguardi, gli altri impedimenti previsti dal precedente art. 4. Per gli alloggi dell'I.N.C.I.S. deve essere, inoltre, documentata l'appartenenza alla categoria di impiegati statali cui sono destinati gli alloggi da assegnare, nonche' tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti dal richiedente. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S., l'impiegato statale, autorizzato a risiedere in Comune diverso da quello in cui presta servizio, a norma dell'[art. 12 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1957-01-10;3~art12), o di altra analoga disposizione, deve indicare nella domanda e documentare, in luogo del requisito di cui al n. 2) del precedente primo comma, la residenza e l'autorizzazione predetta. Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

Allegato- art. 7

Art. 7. Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai bandi di concorso e depositano gli atti non oltre tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, presso la Commissione provinciale prevista dal successivo art. 10. Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. all'istruttoria di cui al precedente comma provvedono la speciale Commissione prevista dall'[art. 380 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1938-04-28;1165~art380), ed i Comitati provinciali di cui all'art. 352 dello stesso testo unico, a seconda che le costruzioni sorgano nel comune di Roma o in altro Comune.

Allegato- art. 8

Art. 8. La Commissione provinciale di cui al successivo art. 10, ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie definitive mediante attribuzione dei seguenti punteggi: 1) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione dei bando: a) in baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici: punti 5; b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole, bassi: punti 3; c) in uno stesso alloggio con uno o piu' nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unita': con sovraffollamento (oltre due persone a vano utile): punti 4; senza sovraffollamento: punti 2; 2) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare alla data del bando: a) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero delle autorita' competenti: per pubblica calamita': punti 5; per altri casi: punti 4; b) in alloggi che distino dal luogo di lavoro oltre due ore con i normali mezzi pubblici di trasporto: punti 3; c) in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralita': punti 3; d) in alloggio sovraffollato (oltre due persone a vano utile): punti 2; e) in alloggio antigienico (dichiarato tale da pubbliche autorita): punti 2; 3) richiedenti che siano costretti a vivere, alla data del bando, separati dal proprio nucleo familiare, in quanto sul luogo del lavoro, distante oltre due ore con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal luogo di residenza della famiglia, non dispongano di alloggio idoneo per il nucleo familiare: punti 3; 4) in base al numero di persone appartenenti al nucleo familiare: da 2 a 3 unita': punti 1: da 4 a 5 unita': punti 2; da 6 a 7 unita': punti 3: da 8 unita' ed oltre: punti 4: 5) punti da 1 a 4 in base al reddito da valutare in misura inversamente proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare; 6) punti 2 per i grandi invalidi civili o militari inabili permanenti al lavoro, e punti 1 per mutilati o invalidi civili o militari o vedove di guerra o per cause di guerra; 7) punti 2 per gli impiegati statali di qualifica non superiore a direttore di sezione o equiparata che all'atto del collocamento a riposo debbano lasciare l'alloggio di servizio; 8) punti 2 - per quanto riguarda gli alloggi I.N.C.I.S. - agli impiegati dello Stato che siano stati trasferiti d'ufficio. I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro logicamente compatibili. Per la formazione delle relative graduatorie deve tenersi conto anche dei seguenti punteggi: per appartenenza da uno a tre anni alle categorie elencate nell'art. 24 del regolamento di esecuzione della [legge 30 dicembre 1960, n. 1676](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1962-02-14;128): punti 1; per appartenenza da oltre tre a sei anni: punti 2; per appartenenza da oltre sei anni: punti 3; per lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dal Servizio contributi agricoli unificati con qualifica di "salariato fisso con contratto non inferiore all'anno": punti 3; per lavoratori agricoli iscritti con qualifica di "salariato fisso con contratto inferiore all'anno" nonche' per giornalieri di campagna con la qualifica di "permanente": punti 2; per lavoratori agricoli iscritti con le rimanenti qualifiche di "giornaliero di campagna": punti 1; per nuclei familiari comprendenti un membro, oltre il capo famiglia, occupato nel settore dell'agricoltura: punti 1; per nuclei familiari comprendenti due membri, oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 2; per nuclei familiari comprendenti tre membri o piu', oltre il capo famiglia, occupati nel settore dell'agricoltura: punti 3.

Allegato- art. 9

Art. 9. Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifichino pubbliche calamita', le graduatorie sono sospese e sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamita' stesse.

Allegato - art. 10

Art. 10. In ogni Provincia e' costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici. La Commissione, nominata dal prefetto per la durata di quattro anni, e presieduta dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il capoluogo della Provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello, anche a riposo, ed e' composta: a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; b) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario dell'Ufficio del Genio civile da lui designato; c) da un funzionario della Prefettura; d) dal presidente dell'Istituto rese popolari; e) dal presidente dell'I.N.C.I.S. per Roma, dal presidente del Comitato provinciale locale dello stesso Ente per le altre localita'; f) da un rappresentante dell'I.S.E.S.; g) da tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari degli alloggi popolari, designati per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle piu' rappresentative Associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale; per l'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S. i tre rappresentanti predetti saranno scelti, uno tra gli impiegati statali delle categorie direttiva e di concetto e due tra le altre categorie di impiegati statali; ((1)) h) da tre rappresentanti supplenti senza diritto di voto delle categorie di cui alla lettera g); ((1)) i) dal sindaco del Comune nel quale sorgono le costruzioni o da un suo delegato. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) possono essere sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da membri supplenti all'uopo designati. Per la compilazione ed approvazione delle graduatorie nonche' per l'assegnazione degli alloggi costruiti in base alla [legge 30 dicembre 1960, n. 1676](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676), alle riunioni delle Commissioni provinciali partecipano, con voto deliberativo, i tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, membri dei Comitati provinciali costituiti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1676. Alla segreteria della Commissione e' preposto un funzionario del Genio civile designato dall'ingegnere capo. Il personale indispensabile per coadiuvare il segretario puo' essere richiesto dall'ingegnere capo del Genio civile agli Istituti autonomi per le Case popolari e, per la citta' di Roma, anche all'I.N.C.I.S. fino a quando non sara' provveduto all'adeguamento dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici. La Commissione e' tenuta a formare ed a conservare uno schedario delle assegnazioni, con riferimento a ciascuno alloggio ed ai singoli assegnatari, inviando, al momento delle formazione, copia di ogni scheda alla Commissione centrale di vigilanza presso la quale e' istituito uno schedario generale. A tali Commissione dovra' pervenire, trimestralmente, notizia delle variazioni verificatesi in ciascun trimestre. Allo schedario generale dovranno essere comunicati i nominativi degli assegnatari degli alloggi costruiti, da qualsiasi ente o da cooperativa edilizia, a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.