LEGGE 10 agosto 1964, n. 656

Type Legge
Publication 1964-08-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1963 al personale in attività di servizio delle Amministrazioni statali, anche se con ordinamento autonomo, escluso quelli il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, è integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo in godimento. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, per le categorie che non beneficiano dell'assegno temporaneo, l'assegno stesso si considera goduto nelle misure previste, a parità di coefficiente di stipendio, dalla legge 28 gennaio 1963, n. 20.

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