DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1964, n. 658
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con cui sono stati istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1964-65;
Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1964, n. 115, con cui sono stati istituiti centocinquanta posti di assistente ordinario per lo stesso anno accademico 1964-65;
Considerate che, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, il 40% dei posti istituiti dall'esercizio finanziario 1962-63 all'esercizio finanziario 1968-69 sono vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Ravvisata la opportunita' di provvedere frattanto - sulla base degli elementi finora acquisiti - alla ripartizione di trecentoquaranta dei trecentosessanta posti - pari al 60% - non vincolati di cui all'art. 51 della citata legge n. 1073, nonche' dei novanta posti - pari al 60% - non vincolati di cui all'art. 2 della citata legge n. 115, facendosi riserva di procedere, con successivo decreto presidenziale, alla ripartizione dei rimanenti venti posti di cui alla legge n. 1073;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
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