LEGGE 10 agosto 1964, n. 662

Type Legge
Publication 1964-08-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, è attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure: a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, dire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, dire 70.000; b) funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000; c) funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000;

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