LEGGE 10 agosto 1964, n. 663
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non più di 75 elettori.
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