LEGGE 10 agosto 1964, n. 664
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti indicati nell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, hanno facoltà di derogare, fino al 31 dicembre 1964, alle norme contenute in tale articolo. I lavori appaltati, concessi od affidati, avvalendosi della facoltà attribuita dal precedente comma, sono soggetti alle norme in materia di appalti e di revisione dei prezzi vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, nonchè alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 di detta legge.
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