DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1964, n. 665

Type DPR
Publication 1964-04-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 21 della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio; Decreta:

TITOLO I Dei soggetti

Art. 1

Nel presente regolamento: a) con la parola "legge" si designa la legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe; b) con la parola "Istituto" si indica l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui la "mutualita' pensioni" costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge, una separata gestione assicurativa, pur essendo amministrata dai normali organi amministrativi dell'Istituto medesimo; c) l'espressione "mutualita' pensioni" indica la suddetta gestione assicurativa; d) le parole "pensione" e "rendita" sono termini equivalenti.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della legge, sono da considerare casalinghe le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitano attivita' soggetta all'obbligo della iscrizione nelle forme previdenziali di cui all'art. 2 della legge e che attendono, senza vincolo di subordinazione, alle cure domestiche presso la propria famiglia.

Art. 3

L'esclusione, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge, dalla iscrivibilita' alla "mutualita' pensioni" non si estende alle casalinghe titolari di pensione indiretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o dei fondi sostitutivi dell'assicurazione stessa o dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza. Non costituisce causa di esclusione dalla iscrizione il godimento di pensione di guerra.

Art. 4

Le casalinghe che, successivamente all'iscrizione alla "mutualita' pensioni", siano soggette all'obbligo assicurativo in uno degli ordinamenti di previdenza obbligatoria contemplati dall'art. 2, lettera a), della legge ovvero consegnano una delle pensioni dirette ivi indicate, conservano la facolta' ed i diritti derivanti dalla iscrizione, tranne quello di liquidare la quota integrativa a carico del conto speciale di cui all'art. 13 della legge.

TITOLO II Della instaurazione del rapporto

Art. 5

La domanda di iscrizione alla "mutualita' pensioni" deve essere formulata su apposito modulo, fornito gratuitamente dall'Istituto. Nella domanda, l'interessata, oltre ad indicare i dati richiesti dall'art. 3, primo comma, della legge, deve dichiarare se e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge stessa. L'interessata deve, altresi', dichiarare se sia gia' iscritta nell'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, precisando, in caso affermativo, il numero e la serie del relativo libretto di iscrizione. La domanda deve essere corredata dal certificato di stato di famiglia dell'interessata, rilasciato in carta semplice dal Comune di residenza con l'indicazione della data di nascita e dell'attivita' da essa esercitata.

Art. 6

La domanda di iscrizione alla "mutualita' pensioni" deve essere sottoscritta dall'interessata. Nell'ipotesi che quest'ultima sia impedita a sottoscrivere da difetto fisico o da altra causa, la domanda deve essere presentata verbalmente al funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente che certifichera' la identita' dell'interessata. La domanda, corredata dal certificato di cui al precedente art. 5, quarto comma, deve essere presentata, direttamente o a mezzo posta, alla sede provinciale dell'istituto nella cui circoscrizione territoriale l'interessata medesima risiede. Quando la domanda sia presentata all'istituto a mezzo posta, quale data di presentazione si intende quella risultante dal timbro dell'ufficio postale di spedizione della domanda stessa.

Art. 7

La sede provinciale dell'Istituto competente per territorio, ricevuta la domanda di iscrizione ed accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge, invia all'interessata apposita comunicazione contenente, tra l'altro, l'indicazione del contributo annuo costante da versarsi per ottenere, al compimento del 65° anno di eta', sempreche' non intervengano variazioni di tariffe, la pensione indicata dalla interessata medesima, a prescindere dalla integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo speciale di cui all'art. 13 della legge. L'ammontare del contributo e' comprensivo della quota da devolversi, a norma dell'art. 4 della legge, al conto speciale di cui al citato art. 13 della legge medesima. Con la comunicazione di cui al primo comma l'interessata viene, altresi', invitata ad effettuare nel termine di trenta giorni il primo versamento di importo non inferiore ad 1/12 del contributo annuo indicato nella comunicazione e, comunque, a L. 500. Il termine di trenta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo, decorre dalla data a timbro apposta dall'ufficio postale del luogo di residenza dell'interessata e, ove esso scada in un giorno festivo, si intende prorogato al giorno seguente non festivo.

Art. 8

Il primo versamento puo' essere eseguito o direttamente presso la cassa della sede provinciale dell'Istituto cui e' stata presentata la domanda di iscrizione, oppure su apposito conto corrente postale intestato alla sede medesima. Il primo versamento si considera effettuato nella data risultante dalla reversale di incasso emessa dalla sede dell'Istituto e, se il versamento sia stato eseguito sul conto corrente postale, dal relativo certificato di allibramento. Salvo quanto disposto dal successivo art. 30 e sempreche' il primo versamento sia eseguito entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 3, secondo comma, della legge, l'iscrizione decorre dalla stessa data di presentazione della domanda a norma del precedente art. 6.

Art. 9

Qualora non sussistano i requisiti per la iscrizione alla "mutualita' pensioni" la sede provinciale dell'Istituto respinge la domanda dandone comunicazione alla richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ove la domanda debba ritenersi priva di effetti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge, la sede provinciale dell'istituto ne da' comunicazione alla interessata con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Avverso i provvedimenti di cui ai precedenti commi l'interessata ha facolta' di ricorrere a norma dell'articolo 18 della legge.

Art. 10

La sede provinciale dell'Istituto, ricevuto, il primo versamento, intesta al nome dell'interessata apposito libretto di iscrizione alla "mutualita' pensioni" sul quale annota la data di iscrizione a norma del precedente art. 8, nonche' l'importo e la data del primo versamento convalidando tali annotazioni con l'apposizione del proprio timbro e con la firma del direttore o di altro funzionario appositamente delegato. La sede provvede, infine, a consegnare direttamente alla iscritta il libretto di iscrizione, oppure lo spedisce per posta all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione.

TITOLO III Dei contributi

Art. 11

Le marche assicurative, emesse appositamente per la "mutualita' pensioni", hanno caratteristiche proprie che le differenziano da quelle delle altre assicurazioni gestite dall'Istituto. L'applicazione delle marche deve avere luogo a cominciare dal primo foglietto del libretto di iscrizione non completamente coperto di marche.

Art. 12

null

Art. 13

Il termine di riconsegna periodica del libretto di iscrizione a norma dell'art. 5, settimo comma, della legge e' stabilito con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso che all'atto di detta riconsegna ed in altra qualsiasi occasione risultino irregolarita' imputabili alla iscritta, nell'applicazione o nell'annullamento delle marche, l'importo relativo viene restituito all'iscritta medesima ridotto delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche.

Art. 14

L'iscritta, il cui libretto sia stato smarrito, distrutto o reso inservibile, puo' chiederne uno nuovo all'Istituto, al quale e' data facolta' di esigere dall'iscritta medesima il versamento del costo del nuovo libretto. L'iscritta non puo' ottenere il riconoscimento dei versamenti rappresentati dalle marche applicate sul libretto smarrito, distrutto o reso inservibile che non risultino da foglietti gia' ritirati dall'Istituto. Il libretto esaurito e' rinnovato dall'Istituto senza spese.

Art. 15

Nel caso in cui, dopo avvenuta l'iscrizione alla "mutualita' pensioni" risultino insussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 2 della legge, l'Istituto provvede alle relative contestazioni nei riguardi dell'iscritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invita l'iscritta medesima a rispondere non oltre il termine di 60 giorni da quello di ricezione della lettera suddetta. Qualora l'iscritta non fornisca, entro tale termine, la prova del suo diritto all'iscrizione, l'Istituto procede all'annullamento della relativa iscrizione ed al rimborso dei contributi versati senza interessi ed al netto delle spese sostenute per la vendita delle marche.

TITOLO IV Delle prestazioni

Art. 16

Le tariffe di cui all'art. 9 della legge per il calcolo della pensione di invalidita' determinate in base ai criteri stabiliti dal medesimo art. 9 dovranno tener conto della particolare mortalita' delle invalide.

Art. 17

Si considera invalida ai fini del conseguimento della pensione di invalidita' a norma dell'art. 8 della legge, la casalinga la cui capacita' di esercitare la normale, diretta attivita' propria delle casalinghe, sia ridotta in modo permanente, per infermita' o per difetto fisico o mentale, a meno di 1/3.

Art. 18

La soppressione della pensione, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge, ha effetto dalla prima rata non ancora scaduta alla data di accertamento dell'avvenuta reintegrazione della capacita' lavorativa.

Art. 19

La domanda di liquidazione della pensione e' formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dall'Istituto. L'iscritta e' tenuta a fornire tutti i dati e le notizie che le sono chiesti con il modulo di domanda. La domanda di liquidazione della pensione deve essere sottoscritta dalla richiedente o dal suo legittimo rappresentante e deve essere presentata, unitamente ai documenti indicati al successivo art. 20, alla sede provinciale dell'Istituto nella cui circoscrizione territoriale l'iscritta risiede. La domanda puo' essere inoltrata a mezzo posta, ovvero mediante presentazione diretta agli sportelli della sede; in quest'ultima ipotesi, la sede ne rilascia ricevuta.

Art. 20

A corredo della domanda di liquidazione della pensione, la richiedente deve produrre il libretto di iscrizione di cui al precedente art. 10, nonche' il certificato di stato di famiglia. L'iscritta, nel caso che ritenga di avere diritto alle integrazioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge, deve produrre la prescritta documentazione rilasciata dall'Ufficio provinciale delle imposte dirette e dall'Ufficio tributario comunale relativamente all'iscritta medesima e al capo del nucleo familiare cui essa appartiene. Al fine del riconoscimento delle integrazioni di cui al precedente comma, l'iscritta deve dichiarare, in apposito questionario contenuto nel modulo di domanda, se sia o meno titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di suoi fondi sostitutivi, oppure di pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti di previdenza. Ove tale pensione sia a carico dello Stato, l'iscritta deve precisare se si tratti, oppure no, di pensione di guerra. Qualora sia richiesta la liquidazione della pensione per invalidita', la relativa domanda deve essere, inoltre, corredata da un certificato medico - debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario, fornito gratuitamente dall'Istituto - e da ogni altro documento atto a comprovare l'invalidita' dell'iscritta. Sia il certificato di stato di famiglia che il certificato medico sono rilasciati in esenzione di bollo e di qualsiasi altra tassa o spesa, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni di legge.

Art. 21

La sede esamina la domanda e, accertato che la richiedente si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, procede alla liquidazione della pensione a norma dell'art. 9 della legge. Con l'assegnazione della pensione la richiedente cessa di far parte delle iscritte e viene trasferita tra le casalinghe che godono di pensione della "mutualita' pensioni". In sostituzione del libretto di iscrizione, che viene annullato, la sede dell'Istituto trasmette alla interessata il certificato di pensione intestato al suo nome. Nel caso in cui da domanda di pensione non e' accolta, la sede ne informa la richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sono precisati i motivi della reiezione della domanda di pensione ed e' comunicato all'interessata che puo' impugnare tale provvedimento mediante ricorso al Comitato esecutivo dell'Istituto ai sensi dell'art. 18 della legge. Nel contempo la sede provvede a restituire alla richiedente il libretto di iscrizione.

Art. 22

La richiedente la pensione di invalidita' e' tenuta a sottoporsi alle visite ed agli accertamenti medici che l'Istituto ritenga di fare eseguire dai sanitari di sua fiducia al fine di stabilire se si siano verificate le condizioni previste dall'art. 8, primo comma, della legge. Eguale obbligo sussiste per la pensionata di invalidita' quando l'Istituto reputi necessario sottoporla a visita o accertamento sanitario per la revisione dell'invalidita'. Le interessate hanno facolta' di farsi assistere da un medico di propria fiducia. Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle visite e agli accertamenti medici disposti dall'Istituto costituisca motivo per la reiezione della domanda di pensione di invalidita' o per la soppressione della pensione.

Art. 23

L'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' determinato a norma dell'art. 9 della legge ed aumentato delle eventuali quote di rendita derivanti dai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa nonche' della integrazione eventualmente spettante a carico del Fondo speciale previsto dall'art. 13 della legge, viene suddiviso in tredici quote eguali, il cui importo, arrotondato alle 50 lire, costituisce la rata mensile della pensione complessivamente dovuta all'iscritta. Non si procede alla suddivisione di cui al precedente comma per le pensioni che non raggiungano l'importo annuo di 13.000 lire, il cui ammontare e' in ogni caso arrotondato in modo da risultare multiplo di 50 lire.

Art. 24

La consegna del certificato di pensione e' fatta, a cura del Comune di residenza, il quale provvede, altresi', a farsi rilasciare dalla pensionata apposita ricevuta, datata e sottoscritta, e ad inviare detta ricevuta alla sede dell'Istituto che ha emesso il certificato di pensione. Salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dalla data di consegna del relativo certificato, non siano state revocate o rettificate. Le successive revoche o rettifiche in meno, che non debbano imputarsi a dolo della pensionata, non hanno effetto sulle rate gia' corrisposte.

Art. 25

Nei casi di soppressione della pensione, l'Istituto procede alla ricostituzione della posizione assicurativa, sulla quale viene accreditato il valore capitale residuo, riferito alla data della soppressione della quota di pensione corrispondente ai soli contributi versati dall'iscritta. All'iscritta, la quale conserva l'anzianita' assicurativa originaria, viene rilasciato un nuovo libretto di iscrizione con annotato l'importo del valore capitale di cui al primo comma.

Art. 26

Il pagamento delle pensioni viene disposto dall'Istituto con l'osservanza delle norme dell'art. 14 della legge, nonche' delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al titolo VII, capo III, del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e successive modificazioni.

Art. 27

Il pagamento delle rate annuali anticipate delle pensioni di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge, viene effettuato dall'Istituto entro i primi quindici giorni di ciascun anno.

TITOLO V Del passaggio dai ruoli della assicurazione facoltativa alla "mutualita' pensioni"

Art. 28

Col passaggio alla "mutualita' pensioni" la casalinga gia' iscritta nell'assicurazione facoltativa disciplinata dal titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, cessa da ogni diritto nei confronti dell'assicurazione facoltativa medesima, ivi compresa l'eventuale riserva di rimborso dei contributi a favore degli eredi. I versamenti di contributi che siano effettuati nella assicurazione facoltativa successivamente al passaggio alla "mutualita' pensioni" sono privi di effetto. L'importo di detti versamenti viene rimborsato senza interessi e con deduzione dell'ammontare delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche rappresentanti il contro valore dei versamenti stessi.

Art. 29

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