DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1964, n. 672

Type DPR
Publication 1964-06-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 13 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per i miglioramenti al naviglio, agli impianti, e alle attrezzature della navigazione interna; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, concernente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

SEGNI JERVOLINO - MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 5. - VILLA

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 1

Regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, contenente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonche' per miglioramenti al naviglio agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna. Art. 1. Le domande rivolte a norma dell'art. 4 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale, e presentate all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio nei cui registri delle navi in costruzione verra' iscritta la nuova nave che si intende costruire, o presso il quale e' gia' iscritta la nave da ammodernare. In ogni domanda devono essere indicate: 1) le generalita' e il domicilio del proprietario, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa proprietaria della nave da costruirsi o da ammodernarsi; 2) le generalita' e il domicilio del costruttore, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa costruttrice; 3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali; 4) la denominazione e la designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla, e nel caso di ammodernamento i dati di iscrizione del natante; 5) il luogo e lo stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e la fabbricazione dei principali apparati; 6) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il costruttore o per i costruttori e per il proprietario della nave agli effetti dell'ammontare massimo dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi; 7) il prezzo complessivo della costruzione, e nel caso di ammodernamento, il costo dei singoli apparati. Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute, deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 2

Art. 2. Il progetto previsto all'art. 4 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi alla nave e al suoi apparati. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 50. L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere altri disegni o studi suppletivi.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 3

Art. 3. In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terra' conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di una nave o per l'installazione di apparati motori nuovi o per la sostituzione degli apparati motori antieconomici con altri nuovi, o per la installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilita', delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 4

Art. 4. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istruite le domande di ammissione al contributo, le sottopone, corredate dai documenti di cui all'art. 2, al parere del Comitato superiore per la navigazione interna. L'ammissione o meno ai benefici previsti dalla legge e' resa nota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha istruito la domanda, affinche' ne dia comunicazione all'interessato.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 5

Art. 5. Agli effetti dell'art. 6 della legge, la costruzione di una nave e' da intendersi iniziata quando: sia stato introdotto in cantiere almeno il 20% in valore dei materiali destinati alla lavorazione; sia stata impostata la chiglia sullo scalo. Per la motorizzazione delle navi o l'installazione di nuove apparecchiature nonche' per la sostituzione degli apparati motori, i lavori si intendono iniziati quando sia avvenuto lo acquisto del materiale. L'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione o ammodernata deve avvenire non oltre due anni dalla data di ammissione al relativo contributo. La nave si considera entrata, in esercizio quando, iscritta nei registri degli uffici competenti, sia munita di tutti i documenti necessari per essere ammessa a navigare a norma del [Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327).

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 6

Art. 6. Tutte le navi per le quali e' stato concesso il contributo statale di nuova costruzione o ammodernamento sono soggette alla normale vigilanza sulla costruzione di cui al [Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327) ed al relativo regolamento per la navigazione interna. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esercita, inoltre, una particolare vigilanza sui lavori in corso per assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento ed allo scopo di accertare che i lavori di costruzione e ammodernamento che danno diritto ai benefici previsti dalla legge, siano eseguiti conformemente ai progetti presentati. La vigilanza di cui al precedente comma e' esercitata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 7

Art. 7. I funzionari e gli incaricati della vigilanza di cui al precedente articolo hanno libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e loro dipendenze o compiono presso di essi e presso le Amministrazioni le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato; essi devono essere facilitati con ogni mezzo nella loro opera dalle Direzioni dei cantieri e stabilimenti. Qualora rilevino irregolarita' ne avvertono per iscritto i cantieri o gli stabilimenti interessati e ne riferiscono al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. I predetti organi rifiuteranno il rilascio del certificato di cui all'art. 9 del presente regolamento per la liquidazione del contributi nel caso che non abbiano potuto esplicare i loro compiti, per fatto degli interessati. Contro tali provvedimenti gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 8

Art. 8. Durante il corso del lavori, all'interessato e' consentito rettificare o modificare la domanda originaria per mezzo di successive domande suppletive, alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia tali domande suppletive, non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo dei contributi che rimane determinato dagli elementi contenuti nella domanda originaria e nelle eventuali domande suppletive presentate prima che sia intervenuta la ammissione ai benefici previsti dalla legge. Ogni domanda non puo' avere per oggetto che una sola nave completa oppure un solo apparato motore o altra apparecchiatura.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 9

Art. 9. Ai fini del pagamento dei contributi annuali, l'organo di vigilanza, per i lavori di nuova costruzione o di ammodernamento di nave relativamente ai quali e' stato incaricato di svolgere i compiti di cui al secondo comma dell'art 6, deve rimettere all'Ispettorato compartimentale competente un apposito certificato dal quale risulti che tali lavori sono stati ultimati, oppure iniziati e in corso di svolgimento, conformemente ai progetti approvati. Il modello del predetto certificato e' approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 10

Art. 10. Il computo dei periodi annuali per la corresponsione delle relative rate del contributo statale di cui all'art. 1 della legge si effettua con decorrenza dalla data di ammissione al contributo stesso.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 11

Art. 11. Per ottenere il pagamento di ogni rata il proprietario della nave deve avanzare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da cui ebbe comunicazione dell'ammissione al contributo. La domanda deve indicare le generalita' della persona autorizzata a riscuotere o a quietanzare, nonche' la forma di pagamento prescelta fra quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato. Ai fini della riscossione della prima rata annuale del contributo statale o di una di quelle successive, la domanda deve essere inoltre corredata della relativa documentazione a norma dell'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1955-06-30;1544~art25).

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 12

Art. 12. Per ciascuna domanda l'Ispettorato compartimentale, nel trasmetterla con la completa documentazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve in ogni caso attestare che relativamente ai lavori di nuova costruzione o di ammodernamento della nave a cui si riferisce la domanda stessa, e' stato rilasciato il certificato di conformita' dell'organo di vigilanza. Il predetto Ufficio deve inoltre attestare che ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 6 della legge quando tali lavori siano stati ultimati, o che la nuova nave e' stata iscritta nei registri delle navi in costruzione quando i lavori relativi alla medesima non siano stati ancora ultimati.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 13

Art. 13. Agli effetti del terz'ultimo comma dell'art. 6 della legge, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale e' iscritta la nave ammessa al contributo statale, non appena venga a conoscenza dell'eventuale perdita dei prescritti requisiti di idoneita' alla navigazione da parte di tale nave per colpa del proprietario, deve darne immediata comunicazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 14

Art. 14. Sui registri di iscrizione delle navi l'ufficio competente appone, per ogni nave costruita con il contributo statale nonche' per ogni nave ammodernata o in corso di ammodernamento con lo stesso contributo, apposita annotazione dell'ammissione a tale beneficio, riportando inoltre detta annotazione sulla relativa licenza della nave. Analogamente viene annotata sul registro delle navi in costruzione l'ammissione al contributo statale per le nuove unita'.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 15

Art. 15. Agli effetti dell'art. 7 della legge sono nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, le gru e altri mezzi di carico e scarico od immagazzinamento delle merci nonche' le vasche di decantazione per lo scarico della zavorra liquida, le caldaie e attrezzature per la degassificazione e la pulizia delle navi.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 16

Art. 16. Le domande rivolte a norma dell'art. 8 della legge al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale e presentate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale si trova la zona portuale nello ambito della quale il richiedente intende costruire nuovi depositi o allestire nuove attrezzature. In ogni domanda devono essere indicate: 1) le generalita' e il domicilio del richiedente; 2) le generalita' e il domicilio del costruttore; 3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali; 4) la zona portuale nella quale verra' eseguita la nuova costruzione o allestita la nuova attrezzatura; 5) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il richiedente e per il costruttore agli effetti dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi; 6) il prezzo complessivo della nuova costruzione, o della nuova attrezzatura. Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 17

Art. 17. Il progetto di cui all'art. 8 della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi al nuovo impianto o alte nuove attrezzature. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 100 per i disegni d'insieme e a 1: 20 per i particolari. L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, puo' richiedere altri disegni o studi suppletivi.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 18

Art. 18. In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terra' conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di un nuovo impianto o per la installazione di una nuova attrezzatura portuale, delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 19

Art. 19. Agli effetti dell'art. 9 della legge, la costruzione di un nuovo impianto o la installazione di una nuova attrezzatura portuale e' da intendersi iniziata, a seconda dei casi, quando: siano iniziati materialmente; i lavori di scavo o murari; sia stato approvvigionato sul posto almeno il 20% del materiale necessario; sia avvenuto l'acquisto della nuova attrezzatura da installare. L'entrata in effettivo esercizio degli impianti deve avvenire non oltre un anno dopo che sia stato raggiunto il grado di avanzamento dell'ottanta per cento previsto dall'art. 9 della legge.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 20

Art. 20. Per la procedura di ammissione al contributo statale, per le modalita' relative alla corresponsione delle rate annuali del contributo, per la vigilanza sui lavori e la conformita' dei medesimi ai progetti approvati, valgono rispettivamente - salvo il diverso oggetto di riferimento - le disposizioni dell'art. 4; dei commi secondo, e terzo dell'art. 6; degli articoli 7, 8 9 10 e 11; e del primo comma dell'art. 12 del presente regolamento.

Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616-art. 21

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