LEGGE 10 agosto 1964, n. 719
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di L. 7.450. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi. Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.
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