DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 724

Type DPR
Publication 1964-07-18
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto; Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 28 dicembre 1963, n. 74, relativa alla modifica dell'art. 8, del predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Foggia", con sede in Foggia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, e' modificato come appresso. L'art. 8 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' costituito dai seguenti, membri: a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; b) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) uno in rappresentanza della Prefettura di Foggia; d) due in rappresentanza del comune di Foggia; e) due in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia; f) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia; g) uno in rappresentanza del Banco di Napoli; h) uno in rappresentanza degli agricoltori di Foggia i) uno in rappresentanza dei commercianti di Foggia; l) uno in rappresentanza degli industriali di Foggia; m) un membro rappresentante di ciascun ente benemerito; n) uno designato dalla Camera confederale del lavoro di Foggia; o) uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende; p) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia; q) uno in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori - Unione sindacale di Foggia; r) uno in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia; s) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani di Foggia; t) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale allevatori; u) uno in rappresentanza della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie. Il Consiglio di amministrazione designera' tra i suoi membri due vice presidenti, che sostituiranno il presidente in caso di assenza o di impedimento; questi sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. In mancanza di delega, le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente piu' anziano di carica e, in caso di pari anzianita' di carica; dal piu' anziano di eta'. Tutte le predette cariche sono gratuite".

SEGNI MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 settembre 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 69. - VILLA

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