LEGGE 15 settembre 1964, n. 764

Type Legge
Publication 1964-09-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato: "Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Milano, addì 15 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

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