DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 798

Type DPR
Publication 1964-07-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per da pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della Chiesa;

Storia delle dottrine politiche;

Storia delle esplorazioni geografiche;

Storia americana;

Storia dell'Europa orientale;

Storia dei Paesi afro-asiatici;

Storia e geografia, dell'Asia orientale;

Teoria e storia della storiografia;

Storia religiosa dell'Oriente cristiano.

Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Ematologia".

Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del orso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

24) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;

26) Spettroscopia molecolare;

26) Biopolimeri (Biochimica macroniolecolare);

27) Chimica delle radiazioni;

28) Pietrolchimica;

29) Chimica organica, superiore;

30) Chimica delle sostanze organiche naturali;

31) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;

32) Cinetica chimica;

33) Chimica dei composti di coordinazione.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

21) Spettroscopia molecolare;

22) Chimica delle radiazioni;

23) Chimica fisica dello stato solido;

24) Cristallochimica-inorganica;

25) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;

26) Cinetica chimica;

27) Chimica inorganica, applicata;

28) Chimica inorganica superiore;

29) Chimica dei composti di coordinazione.

Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticita' di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a)

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).

b)

Per l'insegnamento di analisi matematica, vale la norma stabilita per il corso di laurea in Matematica;

c)

Per ottenere, l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito;

d)

Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di analisi chimica qualitativa" occorre aver superato l'esame di "Esercitazioni di preparazioni chimiche".

e)

Per l'iscrizione ai corsi di "Esercitazioni di preparazioni chimiche IV" ed "Esercitazioni di analisi chimica applicata" e' necessario aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa".

f)

Per l'iscrizione ai corsi di "Esercitazioni di chimica organica ed Analisi organica" e (Chimica biologica" occorre aver superato gli esami di "Chimica organica I e II".

g)

Per l'iscrizione al corso di "Chimica organica industriale" occorre aver superato l'esame di "Chimica organica I" ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza del corso di "Chimica organica II".

h)

Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticita':

1) Gli esami di "Istituzioni di matematiche I", "Chimica generale ed inorganica I" e "Fisica sperimentale I" devono precedere l'esame di "Mineralogia con esercitazioni pratiche".

2) L'esame di "Chimica fisica I con esercizi" deve precedere quello di "Chimica fisica II con esercizi".

3) L'esame eventuale di "Analisi matematica I" deve precedere quello di "Analisi matematica II" e questo deve precedere l'esame di "Meccanica razionale".

4) Per sostenere l'esame di "Chimica organica industriale" occorre aver superato quello di "Chimica organica II".

i)

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

l)

I sette insegnamenti complementari che, per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione, sono segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al 1° anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunta i seguenti:

23) Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;

24) Spettroscopia molecolare;

25) Biopolimeri (Biochimica macromolecolare);

26) Chimica delle radiazioni;

27) Petrolchimica;

28) Chimica analitica strumentale con esercitazioni;

29) Cinetica chimica.

Nello stesso articolo le norme riguardanti le propedeuticita' di iscrizioni e di esami sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Le norme di cui alle lettere a), b), e), d), g), h), per la laurea in chimica valgono anche per la laurea in Chimica industriale.

a)

Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (I parte)" occorre aver superato l'esame di "Chimica organica I" ed aver ottenuto la attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di analisi chimica quantitativa".

b)

Per l'iscrizione al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (II parte)" occorre aver ottenuto l'attestazione di frequenza relativa al corso di "Esercitazioni di Chimica industriale (I parte)".

c)

Per gli esami dovranno osservarsi le seguenti propedeuticita':

1) Gli esami di "Chimica organica (I e II parte)" devono precedere quello di "Chimica industriale (parte organica)".

2) L'esame di "Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa" deve precedere quello di "Esercitazioni di Chimica industriale (I e II parte)".

3) L'esame di "Chimica fisica I con esercizi" deve precedere quelli di "Chimica industriale I e II".

4) L'esame di e Fisica tecnica" deve precedere quelli di "Impianti industriali chimici I e II".

d)

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

e)

I laureati in Chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in Chimica industriale, e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:

1) Chimica industriale (biennale);

2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);

3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;

4) Fisica tecnica;

5) Esercitazioni di Chimica industriale (biennale).

L'esame di Fisica tecnica, eventualmente gia' sostenuto per la laurea in Chimica, potra' essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea in Chimica industriale.

Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

21) Geidrologia;

22) Sedimentologia;

23) Oceanografia fisica;

24) Mineralogia applicata.

Art. 58. - E' modificato nel senso che anche l'insegnamento biennale di Fisiologia generale e' aggiunto all'elenco degli insegnamenti biennali, che importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 80 , relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in Filosofia e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in Filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali.

Sono obbligatori come biennali gli esami di:

Filosofia teoretica;

Storia della filosofia;

Filosofia morale.

Gli altri due esami possono essere scelta tra le seguenti discipline:

Estetica;

Pedagogia Storia della filosofia antica;

Storia della filosofia medioevale;

Filosofia della religione;

Filosofia della scienza;

Storia della letteratura latina medioevale;

Letteratura greca;

Paleografia e diplomatica;

Psicologia;

Biologia (delle razze umane);

Economia politica;

Storia delle dottrine politiche;

Filosofia del diritto;

Storia della filosofia moderna e contemporanea;

Sociologia.

Gli articoli 137 e 138 della Scuola di specializzazione in Radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

a)

Elettrologia e fisica delle radiazioni;

b)

Diagnostica radiologica (tecnica, anatomia e fisiologia semeiotica, diagnostica);

c)

Radiobiologia;

d)

Radioterapia (raggi X, sostanze radioattive naturali ed artificiali);

e)

Patologia da radiazioni e protezione.

L'insegnamento sara' teorico e pratico; verranno illustrati casi scelti fra gli ammalati degenti nelle Cliniche e nell'Ospedale di San Martino o frequentanti l'ambulatorio dell'Istituto di radiologia, il corso sara' completato da lezioni tenute da professori titolari della Facolta' di Medicina e chirurgia di Genova su argomenti attinenti alla Radiologia.

Art. 138. - Il corso ha la durata di tre anni; verranno accettati 20 allievi ogni anno di corso.

Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

Art. 236. - Presso l'Istituto di igiene e' istituita la Scuola di specializzazione in Igiene e medicina scolastica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica.

La Scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia.

Le norme per le iscrizioni, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto di questa Universita'.

Art. 237. - Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti:

1° anno:

Demografia e statistica sanitaria;

Igiene dell'alimentazione;

Igiene scolastica;

Legislazione scolastica Fisiopatologia della crescenza;

Patologia e clinica delle malattie dell'eta' scolare (biennale) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare (biennale).

2° anno:

Pedagogia ed ortofrenia;

Psicologia;

Auxologia ed educazione fisica;

Educazione sanitaria e propaganda igienica;

Patologia e clinica delle malattie dell'eta', scolare;

Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'eta' scolare.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezione sono fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico.

Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche delle materie oggetto di insegnamento.

Il numero massimo dei posti per detta Scuola e' fissato in n. 20 per ogni anno.

Art. 238. - Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente all'igiene e medicina scolastica, in una prova orale teorica ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma sara' rilasciato il diploma di specializzazione in Igiene e medicina scolastica, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 239 a 250, relativi alla Scuola di perfezionamento in Fisica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in fisica

Art. 239. - La Scuola di perfezionamento in Fisica, istituita presso la Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia un diploma di perfezionamento in Fisica.

Il corso degli studi ha, la, durata di due anni.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 240. - La Scuola e' retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola e' nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio della scuola e' costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed e' presieduto dal direttore. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore, che puo' sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facolta'.

Art. 241. - Alla Scuola di perfezionamento in Fisica vengono ammessi i laureati in Fisica; a giudizio del Consiglio della scuola potranno essere ammessi candidati in possesso di laurea in altra materia, o titolo giudicato equivalente. E' data, facolta' al direttore di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.

Art. 242. - La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attivita' spetta al direttore della Scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 243. - La Commissione per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia, e da altri due insegnanti della Scuola.

Art. 244. - La Commissione per gli esami di diploma e' formata da quattro membri (tra i quali il relatore) scelti dal direttore tra gli insegnanti della Scuola stessa e da un correlatore, nominato dal Consiglio dei professori nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale non faccia parte dell'Universita' di Genova. L'esame di diploma, il quale potra' essere sostenuto solo dopo che l'allievo abbia superato gli esami di profitto previsti dall'art. 245, consistera' nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 245. - Per poter adire all'esame di diploma, gli iscritti alla Scuola dovranno, durante la loro permanenza nella Scuola stessa, superare almeno cinque esami scelti tra gli insegnamenti sotto specificati o un numero corrispondente se si tratta di insegnamenti semestrali (vedi articolo 246).

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