LEGGE 29 settembre 1964, n. 805
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 4.100.000.000 con l'art. 11 della legge 21 agosto 1963, n. 1197, è aumentata di lire 706.000.000.
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