DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 807

Type DPR
Publication 1964-08-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 15

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)). Per coloro che vengano destinati alle sedi suddette successivamente al superamento dell'esame, l'indennita' di seconda lingua sara' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano raggiunto la sede.

Art. 16

Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto su domanda delle autorita' di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge - all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca da parte delle medesime, provvedono, sulla base dell'attestazione prevista dalla legge, ad emettere il provvedimento formale di concessione dell'indennita' di seconda lingua dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17

L'indennita' prevista dalla legge e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))

Art. 19

Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennita' di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed istituti indicati nell'art. 8 della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo e' equiparato, qualora tale equiparazione non risulti gia' dalle leggi o dai regolamenti. Il personale di cui trattasi e' esaminato dalle Commissioni di cui al precedente art. 3.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1964

Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 143. - CARUSO

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