DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 808
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Vista la legge 20 maggio 1964, n. 466, che ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Americani e Malgascio associati a tale Comunita';
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dal 17 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale, limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni fresche, refrigerate o congelate, della specie bovina (voce di tariffa 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, scortate dal certificati prescritti, destinate all'industria conserviera, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 3
Dal 31 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per le carni congelate, della specie bovina (voce di tariffa ex 02.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', destinata alla industria conserviera, sotto la osservanza delle norma e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23, per l'importazione in esenzione da dazio di tonni freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati (voce di tariffa ex 03.01-B-I-b-2) provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, e' aumentato da quintali 250.000 a quintali 375.000.
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, il dazio previsto dalla vigente tariffa doganale per i datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate 10.000 (voce di tariffa 08.01-A-II), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea, senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunita', si applica temporaneamente nella misura del 3%, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 6
La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido, (voce di tariffa 17.01) disposta per tutte le provenienze fino al 31 luglio 1964, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1964, n. 137, e' prorogata fino al 30 settembre 1964.
Art. 7
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 3, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 57. - VILLA
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