LEGGE 29 settembre 1964, n. 847

Type Legge
Publication 1964-09-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I Comuni ed i Consorzi di Comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonchè con gli istituti di assicurazione e di previdenza per la attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente: a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonchè delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali; b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.