LEGGE 17 settembre 1964, n. 856
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - RUSSO - REALE - COLOMBO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE
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