LEGGE 29 settembre 1964, n. 857

Type Legge
Publication 1964-09-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, numero 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.