LEGGE 29 settembre 1964, n. 860
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio della Arma dei carabinieri possono essere autorizzati a contrarre matrimonio: a) se marescialli, senza limiti di età; b) se brigadieri, vice brigadieri, appuntati e carabinieri quando abbiano compiuto 28 anni di età. L'autorizzazione a contrarre matrimonio: a) è concessa dal Ministro o, in sua vece, dallo ufficiale da lui delegato ed è valida per mesi sei; b) sarà rilasciata, semprechè concorrano le condizioni di cui alla legge, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, scaduti i quali l'interessato sarà informato dello stato della pratica.
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