LEGGE 29 settembre 1964, n. 861
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Al personale direttivo e docente ammesso a godere dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727, il periodo compreso fra la data di nomina in ruolo - conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni - e la decorrenza della nomina - riconosciuta ai sensi dello stesso primo comma dello articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1960, n. 727 - deve essere considerato come servizio scolastico utile ai fini dell'ammissione ai concorsi. Agli stessi fini è parimenti considerato come servizio scolastico il periodo di retrodatazione di nomina, di cui all'articolo 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.