DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1964, n. 863

Type DPR
Publication 1964-08-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 4 giugno 1964, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 78. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 1

Reg. n. 635 di rep. REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Convenzione per l' istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli. L' anno millenovecentosessantaquattro il giorno quattro del mese di giugno nel Rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l' 8 maggio 1909, direttore amministrativo della Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli l' 1 gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti da una parte il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Universita' degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 in data 11 maggio 1964; dall' altra la signora Lia La Vecchia Minneci, nata a Palermo il 21 luglio 1904, amministratore unico in carica della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Societa' per Azioni, con sede in Roma, largo Alessandrina Ravizza, 17, ivi domiciliata per la carica. I comparenti, della cui identita' persnale o ufficiale rogante sono certo. PREMESSO che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni, comprende l' insegnamento di Anestesiologia fra le materie del corso di laurea in Medicina e chirurgia; che la "E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, Societa' per Azioni", considerata la particolare importanza assunta dalle discipline anestesiologiche, ed allo scopo di poter consentire agli studenti del meridione d' Italia di ampliare le proprie conoscenze e preparazione in dette discipline, e' venuta nella determinazione di assumere l' onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, rispettivamente nelle adunanze del 5, 11 e 16 maggio 1964, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l' istituzione di un posto convenzionale di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Anestesiologia, approvando il relativo schema di convenzione: TUTTO CIO' PREMESSO si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Napoli e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Anestesiologia.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 2

Art. 2. La Societa' E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche, affinche' venga attuato l'isegnamento predetto, si impegna a versare alla Universita' degli studi di Napoli, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi: a) L 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, nonche' ogni altro contributo che potrebbe essere richiesto per ulteriori assegni. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, la E.M.E S. - Edizioni Mediche Scientifiche, si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 della lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nel precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Anestesiologia. L'Universita' medesima versera', altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 6

Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anestesiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengono a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 8

Art. 8. Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: A) Lettera raccomandata in data 30 aprile 1964 della E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche - Roma. B) Dichiarazione della Societa' medesima rilasciata in data 9 maggio 1964. C) Certificato della Cancelleria del Tribunale civile e penale di Roma - Sezione societa' commerciali, in data 11 maggio 1964. D) Deliberazione del Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 5 maggio 1964. E) Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 30 in data 11 maggio 1964. F) Deliberazione del Senato accademico, adunanza del 16 maggio 1964.

Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Napoli-art. 9

Art. 9. La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato e della Universita' degli studi di Napoli sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvato, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volonta', e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante. Non si da lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza. La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi tre della 7. Il Rettore: prof. G. TESAURO Per la E.M.E.S. - Edizioni Mediche Scientifiche LIA LA VECCHIA MINNECI Michelangelo SACCO, teste; Tommaso PELOSI, teste; Il direttore amministrativo Ufficiale rogante: G. IORIO Ufficio Atti pubblici - Napoli - Registrato al n. 4508, modello 71 ME, in data 9 giugno 1964. Esente da tassa. - Il direttore: FENIZIA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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