LEGGE 29 settembre 1964, n. 872
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROROGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, è sostituito dal seguente: "Sono organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma: a) il presidente; b) il Consiglio di amministrazione. Il presidente del Consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina le materie da portare alla discussione del Consiglio stesso e sovrintende al funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attività degli uffici e dei servizi".
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