LEGGE 19 settembre 1964, n. 891

Type Legge
Publication 1964-09-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale di associazione definito nella IV parte del Trattato, con Protocollo ed Atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - DELLE FAVE - MATTARELLA - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione-art. 1

Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato. Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Considerando il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea firmato a Roma il 25 marzo 1957 e la Dichiarazione di Intenzioni per l'associazione delle Antille Olandesi a detta Comunita', fatta lo stesso giorno dai loro Governi e allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'Euratom; Desiderosi di porre l'associazione economica delle Antille Olandesi alla Comunita' Economica Europea, chiesta dal Regno dei Paesi Bassi, sotto il regime speciale definito nella IV parte del Trattato, accompagnato da disposizioni particolari sull'importazione nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi; Visto il parere favorevole del Consiglio in data 22 ottobre 1962 espresso previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione; Hanno deciso di rivedere a tal fine il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. Henry Fayat, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: S. E. Rolf Lahr, Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica Francese: S. E. Jean-Marc Boegner, Ambasciatore, Presidente della delegazione francese presso la Conferenza; Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. Carlo Russo, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. Engene Schaus, Vice-presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. R. van Houten, Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri; S. E. F. M. Lampe, Ministro plenipotenziario delle Antille Olandesi. I quali, riuniti su convocazione del Presidente del Consiglio della Comunita' e dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1. Le Antille Olandesi sono iscritte sull'elenco che figura all'Allegato IV del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Percio' il "Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri" non e' piu' applicabile a questo paese. Per quanto riguarda le relazioni tra questo paese, da un lato, e gli Stati membri e i Territori d'oltremare, dall'altro, il regime che risulta alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e che risultera' in seguito per gli altri paesi e territori d'oltremare associati dall'applicazione del Trattato diventa applicabile alle Antille Olandesi.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Ai Protocolli allegati al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea viene aggiunto il seguente Protocollo che ne sara' parte integrante: "Protocollo sulle importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi", il cui testo figura in allegato.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. La presente Convenzione sara' ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore della Convenzione sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione. H. FAYAT R. LAHR J. M. BOEGNBER 0. RUSSO E. SCHAUS H. R. VAN HOLTEN W. F. M. LAMPE FATTO a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentossessantadue.

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI. Le Alti Parti Contraenti, desiderando apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle Importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate a questo Trattato: Articolo 1. Il presente Protocollo e' applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27-10, 27-11, 27-12, ex 27-13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27-14 della Nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Protocollo-art. 2

Articolo 2. Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime alla Comunita', alle condizioni previste dal presente Protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Protocollo-art. 3

Articolo 3. 1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, constati che le importazioni nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi provocano effettive difficolta' sul mercato di uno o piu' Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali cosi' introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. 2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno. 3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo puo' occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e puo', in qualunque momento, modificarle o annullarle con decisione presa a maggioranza qualificata.

Protocollo-art. 4

Articolo 4. 1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, provochino effettive difficolta' sul suo mercato e che e' necessaria un'azione immediata per farvi fronte, puo' decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione. 2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi vengano effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o piu' Stati membri della C. E. E. e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso, saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prendera' atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

Protocollo-art. 5

Articolo 5. Se la Comunita' decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille Olandesi. In questo caso, sara' assicurato alle Antille Olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Protocollo-art. 6

Articolo 6. 1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune. 2. Tuttavia, al momento di questa revisione, dovranno comunque essere mantenuti per le Antille Olandesi, vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio. 3. Gli impegni della Comunita' relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo.

Protocollo-art. 7

Articolo 7. Per l'esecuzione del presente Protocollo, la Commissione e' incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalita' amministrative che essa raccomanda. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. H. FAYAT R. LAHR J. M. BOEGNEE C. RUSSO E. SCHAUR H. E. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE Fatto a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.

Protocollo-Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO Per l'applicazione del comma 2° dell'articolo 4 del Protocollo sulle importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.000 tonnellate Unione Economica Belgo-Lussemburghese. . . . . . . 200.000 tonnellate Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 tonnellate Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 tonnellate Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 tonnellate

Protocollo-Atto finale

ATTO FINALE I Plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi; Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, riuniti a Bruxelles il 13 novembre 1962 in Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri per la revisione a norma dell'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Hanno preso atto dei testi seguenti: progetto presentato al Consiglio il 4 giugno 1962 dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per la revisione del Trattato onde rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale di Associazione definito nella IV parte del Trattato, parere adottato dal Parlamento Europeo il 19 ottobre 1962, parere del 10 settembre 1962 della Commissione della Comunita' Economica Europea, parere favorevole del 22 ottobre 1962 del Consiglio della Comunita' Economica Europea per riunire una Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri per l'Associazione delle Antille Olandesi alla Comunita' Economica Europea. Hanno adottato i testi seguenti: Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'Associazione definito nella IV parte del Trattato, Protocollo sulle importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi ed Allegato a questo Protocollo. Nel firmare tali testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni seguenti: Dichiarazione sul regime degli scambi tra le Antille Olandesi e gli Stati d'Oltremare associati I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, visto il parere sottoposto dalla Commissione al Consiglio, sono d'accordo per constatare clic il regime delle relazioni commerciali tra le Antille Olandesi e gli Stati d'oltremare associati sara' stabilito d'accordo con detti Stati. Dichiarazione sul regime definitivo delle importazioni nella Comunita' di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi I rappresentanti dei Governi degli Stati membri convengo no che, nello stabilire il regime definitivo di cui all'articolo 6 del Protocollo sulle importazioni nella Comunita' Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, sara' tenuto conto della necessita' di garantire un trattamento equivalente alle Antille Olandesi e agli altri paesi e territori d'oltremare associati in virtu' della IV parte del Trattato che istituisce la Comunita'. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale. H. FAYAT R. LAHR J. M. ROEGNER C. RUSSO E. SCHACS H. E. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE FATTO A Bruzelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro degli affari esteri SARAGAT

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