DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 913

Type DPR
Publication 1964-08-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".

Art. 10 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma e' cosi' modificato:

"L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale".

Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

"Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale".

Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di:

"Sociologia industriale".

L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" e' soppresso.

La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia".

Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

1° Anno:

Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti;

Patologia speciale odontostomatologica;

Pedodontia;

Ortognatodonzia (biennale);

Anestesia e chirurgia dentaria;

Odontotecnica;

Paradeontologia;

Radiologia.

2° Annuo Clinica odontostomatologica;

Odontoiatria conservativa Protesi dentaria;

Ortognatodonzia;

Chirurgia orale e maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 10, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in giurisprudenza, il quarto comma e' cosi' modificato: "L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale". Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Organizzazione internazionale" e di "Economia internazionale". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di: "Sociologia industriale". L'insegnamento complementare di "Storia delle esplorazioni geografiche" e' soppresso. La scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria cambia denominazione in quella di "Odontostomatologia". Art. 137. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola per il 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 1° Anno: Embriologia, anatomia e fisiologia della bocca e dei denti; Patologia speciale odontostomatologica; Pedodontia; Ortognatodonzia (biennale); Anestesia e chirurgia dentaria; Odontotecnica; Paradeontologia; Radiologia. 2° Annuo Clinica odontostomatologica; Odontoiatria conservativa Protesi dentaria; Ortognatodonzia; Chirurgia orale e maxillo-facciale.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 83. - VILLA

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