DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 914
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo, statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" e' soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali".
Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria e' modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria".
Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa e' modificato come segue:
1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale)
2) Endoscopia (annuale)
3) Clinica oculistica in rapporto alla specialita' (annuale);
4) Neuropatologia in rapporto alla specialita' (annuale);
5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialita' (annuale);
6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialita' (annuale);
7) Chirurgia plastica della specialita' (annuale);
8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale);
9) Foniatria (annuale);
10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale);
11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale);
12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale);
13) Esercitazioni cliniche (triennale).
Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina e' aggiunto quello di:
"5) Storia dell'igiene e medicina preventiva".
Art. 523 , relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue:
1° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 4) e' cosi' modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica".
Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti:
10) Principi e tecniche dell'anestesia
11) Chemioterapia I.
2° Anno:
L'insegnamento di cui al n. 7) e' cosi' modificato:
7) Chemioterapia II.
Il n. 13 di cui alla lettera a) e' abrogato e sostituito dal seguente:
metodiche e tecniche di chemioterapia.
Art. 547 , relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno:
1° Anno:
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.
2° Anno:
4) Pleottica
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo, statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 188. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola di perfezionamento in "Diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo" e' soppresso quello di "Diritti indigeni coloniali". Il titolo della scuola di perfezionamento in Otorinolaringoiatria e' modificato in quello di "Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria". Art. 407. - L'elenco degli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa e' modificato come segue: 1) Clinica otorinolaringoiatrica (triennale) 2) Endoscopia (annuale) 3) Clinica oculistica in rapporto alla specialita' (annuale); 4) Neuropatologia in rapporto alla specialita' (annuale); 5) Anatomia ed Istologia patologica in rapporto alla specialita' (annuale); 6) Clinica odontoiatrica in rapporto alla specialita' (annuale); 7) Chirurgia plastica della specialita' (annuale); 8) Audiologia ed elettronica audiologica (annuale); 9) Foniatria (annuale); 10) Patologia speciale e Tecnica operatoria del naso e seni paranasali (triennale); 11) Patologia speciale e Tecnica operatoria dell'orecchio (triennale); 12) Patologia speciale e Tecnica operatoria della faringe e laringe (triennale); 13) Esercitazioni cliniche (triennale). Art. 454. - All'elenco degli insegnamenti del 2° anno impartiti dalla scuola di perfezionamento in Storia della medicina e' aggiunto quello di: "5) Storia dell'igiene e medicina preventiva". Art. 523, relativo alla scuola di specializzazione in Farmacologia e tossicologia medica gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono modificati come segue: 1° Anno: L'insegnamento di cui al n. 4) e' cosi' modificato: "Natura ed origine dei farmaci - Relazione tra struttura chimica ed azione farmacologica". Sono aggiunti, inoltre, i seguenti insegnamenti: 10) Principi e tecniche dell'anestesia 11) Chemioterapia I. 2° Anno: L'insegnamento di cui al n. 7) e' cosi' modificato: 7) Chemioterapia II. Il n. 13 di cui alla lettera a) e' abrogato e sostituito dal seguente: a) metodiche e tecniche di chemioterapia. Art. 547, relativo alla Scuola speciale per ortottiste sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti per il 1° e 2° anno: 1° Anno: 5) Pleottica; 6) Esercitazioni di ortottica; 7) Esercitazioni di pleottica. 2° Anno: 4) Pleottica 5) Esercitazioni di ortottica; 6) Esercitazioni di pleottica.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 84. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.