DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 921
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;
Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;
Veduta la domanda in data 10 marzo 1964, presentata dal presidente del Consorzio universitario dell'Aquila per ottenere il riconoscimento della libera Universita' dell'Aquila;
Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 28 settembre 1962, n. 34819/34820, col quale e' stato costituito il Consorzio tra l'Amministrazione provinciale e il comune dell'Aquila per la libera Universita' dell'Aquila e ne e' stato approvato lo statuto;
Veduta la deliberazione in data 22 gennaio 1963 del commissario dell'Istituto Universitario pareggiato di magistero dell'Aquila;
Veduto il decreto del prefetto della provincia dell'Aquila in data 21 maggio 1964, n. 5459/2, col quale sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio per la libera Universita' dell'Aquila;
Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' istituita nella citta' dell'Aquila una libera Universita' con la Facolta' di magistero e la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'ingegneria. E' approvato lo statuto della libera Universita' dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione, L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.
Art. 2
L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, e' trasformato in Facolta' della libera Universita' dell'Aquila. Sono devoluti alla libera Universita' dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila. Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto e' devoluto alla libera Universita' alla quale e' mantenuta altresi' l'assegnazione degli immobili di proprieta' degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 127. - VILLA
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 1
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila Art. 1. L'Universita' degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di magistero; 2) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche; 3) Facolta' di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) ((ingegneria meccanica)). E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi dei predetto decreto. E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dal regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto. E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.(8) ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 19 ottobre 1970, n. 1347 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il presente articolo, relativo alle facolta' e ai corsi di laurea dell'Universita' di L'Aquila, e' modificato nel senso che la facolta' di ingegneria ha i corsi di laurea in ingegneria civile (sezione edile); in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 2
Art. 2. Al mantenimento dell'Universita' contribuiscono: a) Il Consorzio universitario aquilano; b) altri eventuali sovventori. Al mantenimento stesso sono altresi' devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 3
Art. 3. Sono organi dell'Universita': 1) Rettore; 2) Corpo accademico; 3) Senato accademico; 4) Consiglio di amministrazione; 5) Preside di Facolta'; 6) Consiglio di Facolta'.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 4
Art. 4. ((Il rettore e' eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico tra i professori di ruolo o fuori ruolo, ovvero tra i professori in quiescenza, che abbiano diretto quali commissari l'Istituto universitario pareggiato o quali rettori, dell'Universita' degli studi complessivamente per almeno dieci anni. Egli e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto. Il rettore: 1) rappresenta l'Universita'; 2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Universita'; 3) esercita l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Universita'; 4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; 5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e da' esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro; 6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Universita'. Il rettore puo' delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega. Al rettore spetta un'indennita' di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e nei limiti delle norme vigenti sull'indennita' di carica spettante ai rettori delle Universita' statali)).
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 5
Art. 5. Il Corpo accademico e' composto da tutti i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal professore piu' anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 6
Art. 6. Il Senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi di Facolta'.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 1
Art. 7. ((Il consiglio di amministrazione si compone: a) del rettore, che lo presiede; b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facolta', designato collegialmente dai presidi della facolta'; c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le universita' e gli istituti superiori; d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano; e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila; f) del direttore amministrativo. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo. Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati. Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.))
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta piu' uno dei componenti del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore ([regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592)) e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 9
Art. 9. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 10
Art. 10. I presidi delle Facolta' sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facolta' e nominati dal rettore. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo piu' anziano nella rispettiva Facolta'. Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facolta' sono meno di tre, il preside e' nominato dal rettore e puo' essere scelto anche tra professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altre Facolta'. Ai presidi sono domandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 11
Art. 11. Il Consiglio di Facolta' si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dallo norme vigenti per le Universita' statali. Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse pero' le questioni riguardanti la composizione della Facolta' e le proposte di nomina o conferimento di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la facolta'.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 12
Art. 12. Gli insegnamenti di ciascuna Facolta' si distinguono in fondamentali e complementari a norma del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652), e successive modificazioni. Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facolta' devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 13
Art. 13. Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico. Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori. A ciascuna Facolta' sono annessi particolari istituti e seminari con proprio ordinamento interno, nonche' una biblioteca.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 14
Art. 14. La Facolta' di Magistero conferisce: a) la laurea in Materie letterarie; b) la laurea in Pedagogia; c) la laurea in Lingue e letterature straniere; d) i diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 15
Art. 15. La durata del corso di studi e' di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturita' scientifica ai sensi della [legge 31 dicembre 1962, n. 1859](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1859). ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 7 agosto 1968, n. 1060](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-07;1060) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "Biblioteconomia"."
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 16
Art. 16. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione del voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia; b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 17
Art. 17. Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1) Filologia germanica; 2) Filologia romanza; 3) Grammatica latina; 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 5) Lingua e civilta' greca; 6) Dialettologia; 7) Storia dell'arte medioevale e moderna; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Storia della geografia; 10) Storia della grammatica e della lingua italiana; 11) Storia del Risorgimento; 12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Paleografia latina e diplomatica; Psicologia; Psicologia sociale; Sociologia; Storia della filosofia moderna e contemporanea; Storia della musica; Storia delle tradizioni popolari; Storia del teatro. Storia della filosofia contemporanea; Linguistica generale; Storia della lingua latina; Filologia dantesca; Filologia italiana; Economia politica; Storia della pedagogia; Antropologia culturale; Filosofia morale; Storia della filosofia medioevale; Storia della lingua italiana. ((Ebraico; Filologia semitica; Filologia slava; Filosofia del linguaggio; Letterature moderne comparate; Lingua e letteratura russa; Lingue semitiche comparate; Metodologia e didattica; Storia contemporanea; Storia della critica letteraria; Storia delle religioni; Storia economica.))
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 18
Art. 18. Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente. Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 19
Art. 19. Lo studente deve superare una prova di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 20
Art. 20. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 21
Art. 21. ((L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facolta' relativamente al corso di laurea in materie letterarie e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo)).
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila-art. 22
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