DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 941
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 86. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto l'Istituto di neurochirurgia. Art. 325, relativo alla Scuola di specializzazione in medicina, interna e' abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in medicina interna (Durata del corso anni 5) 1° Anno: Anatomia patologica; Chimica biologica; Fisiopatologia generale; Microbiologia e sierologia; Patologia medica; Triennio successivo: Clinica medica generale; Semeiotica clinica; Semeiotica strumentale e di laboratorio; Terapia medica; Radiologia; Fisiopatologia del ricambio (conferenze); Obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e l'internato per cinque anni in clinica medica. Non sono ammessi piu' di venticinque medici per ogni anno.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 131. - VILLA
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