LEGGE 9 ottobre 1964, n. 948

Type Legge
Publication 1964-10-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A richiesta degli interessati, può essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati. L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

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