LEGGE 15 ottobre 1964, n. 959

Type Legge
Publication 1964-10-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo istituitivo di un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

Art. 2

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963: a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione; b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione, ed Atti connessi.

Art. 3

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e gli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.

Art. 4

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

Art. 5

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - TAVIANI - - REALE - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - JERVOLINO - MEDICI - DELLE FAVE MATTARELLA - BO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo-art. 1

Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia PREAMBOLO Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, ed il Consiglio della Comunita' Economica Europea, da una parte, ed il Presidente della Repubblica di Turchia, dall'altra, determinati a stabilire vincoli sempre piu' stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunita' Economica Europea; decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunita' Economica Europea mediante un piu' rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonche' a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunita'; prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessita' di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato; riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunita' Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita facilitera' ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunita'; decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della liberta' perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunita' Economiica Europea; hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: il Sig. PAUL HENRI SPAAK, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica federale di Germania: il Sig. GERHARD SCHROEDER, ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica francese: il Sig. MAURICE COUVE de MURVILLE, Ministro degli affari esteri Il Presidente della Repubblica italiana: il Sig. EMILIO COLOMBO, Ministro dei tesoro Sua Altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo: il Sig. EUGENE SHAUS, Vicepresidente del Governo e Ministro degli affari esteri Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Ministro degli affari esteri Il Consiglio della Comunita' economica europea: il Sig. JOSEPH M. A. H. LUNS, Presidente in carica del Consiglio della Comunita' economica europea e Ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi Il Presidente della Repubblica di Turchia: il Sig. FERIDUN CEMAL ERKIN, ministro degli affari esteri I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono. Articolo 1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.

Accordo-art. 2

Articolo 2. 1. - L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessita' di assicurare un piu' rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco. 2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, e' prevista l'istituzione progressiva di un unione doganale alle condizioni e secondo le modalita' indicate negli articoli 3, 4 e 5. 3. - L'Associazione comporta: a) una fase preparatoria; b) una fase transitoria; c) una fase definitiva.

Accordo-art. 3

Articolo 3. 1. - Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della Comunita', in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nella fasi transitoria e definitiva. Le modalita' di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'accordo. 2. - La fase, preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalita' previste nel protocollo provvisorio. Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalita' previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.

Accordo-art. 4

Articolo 4. 1. - Durante la fase transitoria, le parti contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati: la progressiva attuazione di un' unione doganale fra la Turchia e la Comunita'; il riavvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunita', per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonche' lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo. 2. - La durata di questla fase non potra' superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.

Accordo-art. 5

Articolo 5. La fase definitiva e' basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle parti contraenti.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le parti contraenti si riuniscono in un Consiglio di associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Le parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo. Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Per realizzare gli obiettivi enunciati dall'art. 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalita' e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunita' che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente titolo, nonche' ogni clausula di salvaguardia che risultasse utile.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Le parti contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalita' e' vietata in conformita' del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunita'.

Accordo-art. 10

Articolo 10. 1. - L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci. 2. - L'unione doganale comporta: il divieto, tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonche' di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo; nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, la adozione della tariffa doganale comune della Comunita', nonche' un riavvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunita' in materia di commercio estero.

Accordo-art. 11

Articolo 11. 1. - Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalita' particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunita'. 2. - Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunita', come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunita' per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Le parti contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 inclusi e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' per eliminare tra loro le restrizioni alla liberta' di stabilimento.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 inclusi del Trattato clic istituisce la Comunita' per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.

Accordo-art. 15

Articolo 15. Le condizioni e le modalita' di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica, della Turchia.

Accordo-art. 16

Articolo 16. Le parti contrenti riconono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalita' ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nei Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunita', devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.

Accordo-art. 17

Articolo 17. Ogni Stato, parte all'Accordo, attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilita' del livello dei prezzi. Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.

Accordo-art. 18

Articolo 18. Ogni Stato, parte all'Accordo, pratica, in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

Accordo-art. 19

Articolo 19. Gli Stati membri della Comunita' e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonche' i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.

Accordo-art. 20

Articolo 20. Le parti contraenti si consutano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo. Le parti contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunita' che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca. I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Turchia terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.

Accordo-art. 21

Articolo 21. Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunita'.

Accordo-art. 22

Articolo 22. 1. - Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti e' tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare, le raccomandazioni che ritenga utili. 2. - Il Consiglio di associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute. 3. - Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle parti contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione allo

Accordo-art. 23

Art. 23. Il Consiglio di associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunita', e, dall'altro, di membri del Governo turco. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di associazione delibera all'unanimita'.

Accordo-art. 24

Articolo 24. La presidenza del Consiglio di associazione e' esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza puo' essere abbreviata per decisione del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione stabilisce il proprio regolamento interno. Esso puo' decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuita' di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo. Il Consiglio di associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.

Accordo-art. 25

Articolo 25. 1. - Ciascuna parte contraente puo' ricorrere al Consiglio di associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunita', uno Stato della Comunita' o la Turchia. 2. - Il Consiglio di associazione puo' dirimere la controversia mediante decisione; esso puo' ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di giustizia delle Comunita' Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente. 3. - Ciascuna parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza. 4. - In conformita' dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le parti contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Accordo-art. 26

Articolo 26. Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Accordo-art. 27

Articolo 27. Il Consiglio di associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunita' da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dallo altro. Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento turco.

Accordo-art. 28

Articolo 28. Quando il funzionamento dell'Accordo consentira' di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunita', le parti contraenti esamineranno la possibilita' di adesione della Turchia alla Comunita'.

Accordo-art. 29

Articolo 29. 1. - L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia. 2. - Esso e' pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti e quelli previsti dal paragrafo 2, comma primo dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunita'. Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le parti contraenti.

Accordo-art. 30

Articolo 30. I Protocolli che le parti contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 31

Articolo 31. L'Accordo sara' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sara' concluso validamente, per quanto concerne la Comunita', con decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' e notificata alle parti dell'Accordo. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.

Accordo-art. 32

Articolo 32. L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.

Accordo-art. 33

Articolo 33. L'Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.

Protocollo n. 1-art. 1

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