LEGGE 7 ottobre 1964, n. 961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità del patrimonio del Fondo pensioni sussidi e quelle del patrimonio del Fondo di garanzia per le cessioni anche oltre i limiti di somma fissati dalla legge 15 dicembre 1949, n. 965, ferma restando la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 251, relativa al versamento annuale degli avanzi di gestione del Fondo di garanzia per le cessioni all'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato. Sui detti finanziamenti verrà corrisposto al Fondo pensioni e sussidi ed al Fondo di garanzia per le cessioni l'interesse annuo del cinque per cento, a carico della gestione mutui al personale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - JERVOLINO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.