LEGGE 9 ottobre 1964, n. 962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purchè entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.
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