LEGGE 6 ottobre 1964, n. 982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli ospedali psichiatrici. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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