LEGGE 6 ottobre 1964, n. 983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto il seguente comma: "La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici la assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purchè la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa".
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