LEGGE 9 ottobre 1964, n. 991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.
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