LEGGE 9 ottobre 1964, n. 992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nel quinquennio corrente tra il 1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965, i limiti minimo e massimo della retribuzione nonchè le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e alle risultanze di gestione. Il decreto di cui al precedente comma porterà la stessa decorrenza degli accordi sindacali di categoria, con i quali sono state adeguate le retribuzioni ai fini della determinazione dei nuovi limiti minimo e massimo, di cui all'art. (6 della legge 27 dicembre 1953, numero 967. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE
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