LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 gennaio 1965 è istituita per la durata di un triennio un'addizionale all'imposta complementare progressiva sul reddito a favore dello Stato. L'addizionale si applica ai redditi imponibili superiori a lire 10 milioni, nella misura del 10 per cento dell'imposta.
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