LEGGE 21 ottobre 1964, n. 1013

Type Legge
Publication 1964-10-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È istituita a decorrere dal 1 gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonchè sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8. L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

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