DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1015

Type DPR
Publication 1964-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" e' soppresso.

Art. 28 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente:

Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica.

Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di Clinica ortopedica.

L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel".

Art. 105. - E' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli Istituti scientifici della Facolta' di farmacia sono:

1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;

2) Istituto di chimica organica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" e' soppresso. Art. 28, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica. Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di Clinica ortopedica. L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel". Art. 105. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti scientifici della Facolta' di farmacia sono: 1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; 2) Istituto di chimica organica".

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA

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