DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" e' soppresso.
Art. 28 , relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente:
Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica.
Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di Clinica ortopedica.
L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel".
Art. 105. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli Istituti scientifici della Facolta' di farmacia sono:
1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
2) Istituto di chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" e' soppresso. Art. 28, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze politiche e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica. Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di Clinica ortopedica. L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel". Art. 105. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti scientifici della Facolta' di farmacia sono: 1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; 2) Istituto di chimica organica".
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA
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