LEGGE 20 ottobre 1964, n. 1039
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73".
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