DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 1040

Type DPR
Publication 1964-08-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio sono aggiunti quelli di:

"Istituto di diritto privato; Istituto di scienze demografiche".

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

36) Topografia dell'Italia antica;

37) Storia della Chiesa;

38) Archeologia dell'Africa romana e antichita' provinciali;

39) Filologia umanistica;

40) Geografia economica;

41) Paleografia greca;

42) Teoria del restauro;

43) Sociologia.

Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: "Filosofia della scienza".

Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva e' inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 31. - Presso la Facolta' di lettere e filosofia funziona l'Istituto di filosofia".

Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva e' inserito il seguente nuovo articolo.

Art. 37. - Presso la Facolta' di medicina e chirurgia funzionano i seguenti Istituti:

"Istituto di microbiologia; Tisiologia".

Art. 46 , relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che sono aggiunti le seguenti:

e)

per la laurea in Scienze geologiche:

l'esame di Chimica generale ed inorganica e l'esame di Fisica sperimentale devono precedere quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia deve precedere quello di Petrografia, Geologia, Mineralogia applicata e Geochimica; l'esame di Petrografia deve precedere quello di Vulcanologia e quello di Giacimenti minerari; l'esame di Paleontologia deve precedere quello di Geologia; l'esame di Geologia deve precedere quello di Geologia applicata e quello di Geologia regionale; l'esame di Matematica deve precedere quello di Fisica; l'esame di Geografia generale deve precedere quello di Geologia; gli esami di Mineralogia e paleontologia devono precedere quello di Sedimentologia;

f)

per la laurea in Scienze biologiche: gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica biologica e questo quello di Fisiologia generale.

Art. 47 , relativo alle modalita' dell'esame di laurea dei corsi della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che il quinto comma, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Tali prove consistono:

per la laurea in Chimica in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica;

per la laurea in Scienze naturali, in una prova, sulle materie biologiche (Zoologia e Botanica a scelta del candidato) e in una prova su quelle non biologiche (Mineralogia e Geologia a scelta del candidato);

per la laurea in Scienze geologiche, la prova pratica per l'esame di laurea consiste in una prova in Mineralogia ed in una in Geologia; per la laurea in Scienze biologiche, il candidato dovra' superare una prova di Botanica ed una a sua scelta di Zoologia o di Anatomia comparata.

Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo".

Art. 62. - Le propedeuticita' della lettera f) e' modificato nel senso che l'esame di Tecnica, delle iperfrequenze debba essere preceduto da quello di Campi elettromagnetici e circuiti.

Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

14) Storia della Chiesa;

15) Geografia politica ed economica;

16) Storia contemporanea;

17) Storia ed istituzioni mussulmane;

18) Archivistica.

Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

11) Lingua e letteratura albanese;

12) Letteratura anglo-americana;

13) Lingua e letteratura araba;

14) Linguistica generale.

Art. 94. - All'elenco delle Scuole di specializzazione presso la Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta quella di:

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

Dopo l'art. 144, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente

Art. 145.

1° Anno:

Anatomia patologica speciale, Fisiopatologia dell'apparato digerente, Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato digerente, Esami di laboratorio e tecniche strumentali in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malattie dell'apparato digerente (biennale).

2° Anno:

Esami di laboratorio e radiologia in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica, delle malattie dell'apparato digerente (biennale), Farmacologia e terapia dell'apparato digerente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 163 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio sono aggiunti quelli di: "Istituto di diritto privato; Istituto di scienze demografiche". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 36) Topografia dell'Italia antica; 37) Storia della Chiesa; 38) Archeologia dell'Africa romana e antichita' provinciali; 39) Filologia umanistica; 40) Geografia economica; 41) Paleografia greca; 42) Teoria del restauro; 43) Sociologia. Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: "Filosofia della scienza". Dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva e' inserito il seguente nuovo articolo. Art. 31. - Presso la Facolta' di lettere e filosofia funziona l'Istituto di filosofia". Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva e' inserito il seguente nuovo articolo. Art. 37. - Presso la Facolta' di medicina e chirurgia funzionano i seguenti Istituti: "Istituto di microbiologia; Tisiologia". Art. 46, relativo alle propedeuticita' dei corsi di laurea della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che sono aggiunti le seguenti: e) per la laurea in Scienze geologiche: l'esame di Chimica generale ed inorganica e l'esame di Fisica sperimentale devono precedere quello di Mineralogia; l'esame di Mineralogia deve precedere quello di Petrografia, Geologia, Mineralogia applicata e Geochimica; l'esame di Petrografia deve precedere quello di Vulcanologia e quello di Giacimenti minerari; l'esame di Paleontologia deve precedere quello di Geologia; l'esame di Geologia deve precedere quello di Geologia applicata e quello di Geologia regionale; l'esame di Matematica deve precedere quello di Fisica; l'esame di Geografia generale deve precedere quello di Geologia; gli esami di Mineralogia e paleontologia devono precedere quello di Sedimentologia; f) per la laurea in Scienze biologiche: gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica devono precedere quello di Chimica biologica e questo quello di Fisiologia generale. Art. 47, relativo alle modalita' dell'esame di laurea dei corsi della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che il quinto comma, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Tali prove consistono: per la laurea in Chimica in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica; per la laurea in Scienze naturali, in una prova, sulle materie biologiche (Zoologia e Botanica a scelta del candidato) e in una prova su quelle non biologiche (Mineralogia e Geologia a scelta del candidato); per la laurea in Scienze geologiche, la prova pratica per l'esame di laurea consiste in una prova in Mineralogia ed in una in Geologia; per la laurea in Scienze biologiche, il candidato dovra' superare una prova di Botanica ed una a sua scelta di Zoologia o di Anatomia comparata. Tali prove pratiche non hanno carattere preclusivo". Art. 62. - Le propedeuticita' della lettera f) e' modificato nel senso che l'esame di Tecnica, delle iperfrequenze debba essere preceduto da quello di Campi elettromagnetici e circuiti. Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 14) Storia della Chiesa; 15) Geografia politica ed economica; 16) Storia contemporanea; 17) Storia ed istituzioni mussulmane; 18) Archivistica. Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: 11) Lingua e letteratura albanese; 12) Letteratura anglo-americana; 13) Lingua e letteratura araba; 14) Linguistica generale. Art. 94. - All'elenco delle Scuole di specializzazione presso la Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta quella di: Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. Dopo l'art. 144, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente Art. 145. 1° Anno: Anatomia patologica speciale, Fisiopatologia dell'apparato digerente, Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato digerente, Esami di laboratorio e tecniche strumentali in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica delle malattie dell'apparato digerente (biennale). 2° Anno: Esami di laboratorio e radiologia in relazione alle malattie dell'apparato digerente, Clinica, delle malattie dell'apparato digerente (biennale), Farmacologia e terapia dell'apparato digerente.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 163 - VILLA

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