DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1964, n. 1042
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595;
Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla, assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono cosi' modificati:
Art. 12 , secondo comma: "I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 22 , secondo comma: "I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 23 , primo comma: "Il Comitato consultivo si compone dal presidente o di chi ne fa le veci, a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario".
Art. 23 , quarto comma: "Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 168 - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595; Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla, assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono cosi' modificati: Art. 12, secondo comma: "I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati". Art. 22, secondo comma: "I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati". Art. 23, primo comma: "Il Comitato consultivo si compone dal presidente o di chi ne fa le veci, a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario". Art. 23, quarto comma: "Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 168 - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.