LEGGE 7 ottobre 1964, n. 1056
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La spesa di lire 5 miliardi autorizzata dall'articolo 3, comma primo, della legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la costruzione, a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici, di sei ponti stabili sul Po, in sostituzione degli attuali ponti in chiatte, è elevata di lire 2 miliardi. È prorogato al 31 dicembre 1966 il termine previsto dall'articolo 1, comma secondo, della succitata legge 22 novembre 1962, n. 1708, per la sostituzione con ponti stabili degli attuali ponti in chiatte di cui al primo comma del presente articolo.
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