LEGGE 7 ottobre 1964, n. 1057
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 96, per il reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri è elevato da un quarantesimo a un ventesimo del ruolo dei capitani dell'Arma stessa, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.
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