LEGGE 9 ottobre 1964, n. 1058
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.
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