LEGGE 12 ottobre 1964, n. 1080
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio di cui all'articolo 4 è presieduto dal Ministro per l'industria e per il commercio o dal Sottosegretario di Stato dello stesso Ministero da lui designato ed è composto di: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri un rappresentante del Ministero degli esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; un rappresentante del Ministero della marina mercantile; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; quattro membri in rappresentanza degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, anche se prive di personalità giuridica e, in mancanza, dal Ministro per l'industria e per il commercio; quattro cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio fra un numero triplo di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro. Il Consiglio dura in carica tre anni; i suoi membri possono essere confermati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, Sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE
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