DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1106

Type DPR
Publication 1964-08-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorita' accademiche dell'Universita' di Pavia, intese all'istituzione della Facolta' di economia e commercio presso l'Universita' medesima;

Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facolta', stipulata in data 9 luglio 1964 tra la Universita' di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessita' di approvare le proposte menzionate;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 9 luglio 1964 tra l'Universita' degli studi di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo, intesa al finanziamento della Facolta' di economia e commercio che viene istituita, a norma del seguente art. 2, presso l'Universita' di Pavia.

Art. 2

Presso l'Universita' di Pavia, e' istituita, in aggiunta alle Facolta' indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, la Facolta' di economia e commercio. La Facolta' medesima e' mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sette posti di professore di ruolo. Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sei posti di assistente ordinario.

Art. 4

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 21. - VILLA

Allegato

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' di Pavia relativo all'istituzione della Facolta' di economia e commercio. Le norme riguardanti l'ordinamento della Facolta' sono inserite dopo l'art. 27, con il conseguente spostamento degli articoli successivi. Art. 1. - Alle Facolta' indicate nell'art. 1 e' aggiunta, dopo quella in Scienze politiche, la Facolta' di economia e commercio. Art. 28. - La Facolta' di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio. Art. 29. - La durata dal corso di studi per la laurea in economia e commercio e' di 4 anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione dei provenienti dagli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di diritto privato; 2) Istituzioni di diritto pubblico; 3) Diritto commerciale (biennale); 4) Matematica finanziaria (biennale); 5) Matematica generale; 6) Statistica (biennale); 7) Economia politica (biennale); 8) Diritto del lavoro; 9) Scienza della finanza e diritto finanziario; 10) Economia e politica agraria; 11) Politica economica e finanziaria; 12) Storia economica; 13) Geografia economica (biennale); 14) Ragioneria generale ed applicata (biennale); 15) Tecnica bancaria e professionale; 16) Tecnica industriale e commerciale; 17) Merceologia; 18) Lingua francese o spagnola (triennale); 19) Lingua tedesca o inglese (triennale); Sono insegnamenti complementari: 1) Diritto industriale: 2) Diritto amministrativo; 3) Diritto internazionale; 4) Economia dei trasporti 5) Demografia; 6) Diritto fallimentare; 7) Contabilita' nazionale; 8) Sociologia; 9) Organizzazione internazionale; 10) Contabilita' di Stato; 11) Storia delle dottrine economiche; 12) Statistica economica; 13) Econometria. Gli insegnamenti di Diritto commerciale e di Geografia economica comportano un unico esame alla fine del biennio. Per gli altri insegnamenti biennali l'esame e' prescritto alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico al secondo. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari. Art. 30. - L'esame di Istituzioni di diritto privato e' propedeutico rispetto agli esami di Diritto commerciale, di Diritto del lavoro, di Diritto fallimentare, di Diritto internazionale. L'esame di Istituzioni di diritto pubblico e' propedeutico rispetto all'esame di Diritto internazionale. Gli esami di Economia politica I e di Statistica I sono propedeutici rispetto agli esami di Storia economica, di Scienza delle finanze e diritto finanziario, di Politica economica e finanziaria e di Economia politica agraria. L'esame di Matematica generale e' propedeutico rispetto all'esame di Economia politica II; Gli esami di Ragioneria generale ed applicata I e II sono propedeutici rispetto agli esami di Tecnica bancaria professionale e di Tecnica industriale e commerciale. Art. 31. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta dallo studente e presentata da un professore relatore. Sulla dissertazione riferisce anche un professore correlatore. L'argomento della dissertazione scritta deve essere comunicato dal candidato alla Segreteria, previa approvazione del relatore, entro il termine stabilito dal Consiglio di facolta'. Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione e il funzionamento di una Facolta' di economia e commercio REPUBBLICA ITALIANA In nome della legge, L'anno millenovecentosessantaquattro, addi' nove del mese di luglio in Pavia, presso il Rettorato dell'Universita' degli studi; Premesso che gia' da parecchi anni e' stata ventilata e caldeggiata da parte degli Enti locali e della cittadinanza l'istituzione in Pavia di una Facolta' di economia e commercio intesa a soddisfare le sempre maggiori esigenze di laureati nelle discipline economiche in conseguenza della straordinaria espansione verificatasi, specie nella Regione lombarda, delle attivita' economiche, commerciali e creditizie tanto che di continuo affluiscono richieste e sollecitazioni da parte di enti, ditte, istituzioni e privati tutti operanti nei campi dell'Economia, del Commercio e del Credito, intese a far si che questo ramo di studi venga attuato presso l'Universita' di Pavia ove gia' sussistono in larga misura i presupposti basilari indispensabili e i mezzi materiali di locali, di attrezzature e di insegnamenti comuni con altre Facolta' dell'Ateneo, per renderlo operante ed efficiente; che in rapporto a quanto sopra vari Enti locali e precisamente: l'Amministrazione provinciale di Pavia, il Comune di Pavia, la Banca del Monte di credito di Pavia, la Camera di commercio, industria .e agricoltura di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, hanno sollecitato l'istituzione di detta, Facolta' offrendosi di finanziare. Il funzionamento mediante versamenti di contributi da ciascuno di essi deliberati, come risulta appresso indicato; che di tali esigenze si e' fatta interprete l'Universita' presso il Ministero della pubblica istruzione, fornendo ampie relazioni sulla opportunita' e anzi sulla necessita' assoluta di dare vita a detto corso di studi; che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del 21 marzo e dell'8 luglio 1961 hanno approvato, nell'ambito delle loro rispettive competenze, la proposta di istituire detta Facolta' dando mandato al rettore di dare corso agli atti relativi (vedi all'. 1 e 2); Tutto cio' premesso avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Pavia, nella mia qualita' di funzionario abilitato a ricevere ed a rogare gli atti e contratti che si stipulano per conto e nell'interesse della stessa, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1921, n. 671, e in forza di decreto rettorale in data 16 novembre 1952, sono personalmente comparsi; da una parte il prof. grand'ufficiale Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901, rettore dell'Universita' degli studi, il quale agisce come legale rappresentante dell'Ateneo, autorizzato al presente atto in virtu' delle deliberazioni accennate nella premesse (all'. 1 e 2); e dall'altra 1) il sig. avv. Ermanno Ge, nato a Montu' Beccaria il 16 ottobre 1899, quale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio provinciale in data 24 giugno 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 luglio 1963, n. 29198/3792 quivi allegato (all'. 3); 2) l'on. Bruno Fassina, nato a Pavia l'8 settembre 1912, il quale agisce nella veste di sindaco del comune di Pavia in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale in data 27 maggio 1953, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento in data 19 luglio 1963 (all'. 4); 3) il dott. Alberto Ricevuti, nato a Pavia il 2 novembre 1911, il quale agisce come presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, in base a deliberazione della Giunta camerale in data 6 aprile 1963, n. 205, approvata dal Ministero dell'industria e commercio con nota dell'8 maggio 1963, n. 225320 (all'. 5); 4) il cavaliere del lavoro rag. comm. Gino Gastaldi, nato a Padova l'11 febbraio 1897, presidente della Banca di Monte di credito di Pavia, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 aprile 1963 (all'. 6); 5) il prof. Giuseppe Salvatore Donati, nato a Varese il 3 dicembre 1902, in esecuzione della deliberazione del Consiglio del Consorzio universitario lombardo in data 21 marzo 1964 (all'. 7); Tutte le deliberazioni sopra menzionate, in numero di sette, vengono allegate in copia autentica al presente atto di cui fanno parte integrante. Di esse non viene data lettura per espressa volonta' dei comparenti della cui identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono peraltro certo. Essi comparenti, confermando le premesse e nell'intento di adempiere al mandato rispettivamente ricevuto alla presenza dei signori: dott. Marziano Brignoli, nato il 16 gennaio 1928 a Codevilla - Pavia, vice capo ripartizione dell'Amministrazione provinciale di Pavia; dott. Celestino Vercesi, nato a Canneto Pavese - Pavia, il 21 luglio 1910, segretario generale del comune di Pavia; dott. Giuseppe Roncarolo, nato il 1 dicembre 1914 a Lignana - Vercelli, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia; rag. Alberto Re, nato il 6 agosto 1906 a Vellezzo Lomellina - Pavia, impiegato di ruolo della Camera di commercio di Pavia; dott. Igino Ferrara, nato il 26 febbraio 1901 a Montu' Beccarta - Pavia, direttore della Banca del Monte di credito di Pavia; rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano - Roma, il 12 agosto 1935, capo ufficio ragioneria dell'Universita' di Pavia; intervenuti su mia richiesta In qualita' di testi della cui Identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante pure sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. In aggiunto alle Facolta' della Universita' degli studi di Pavia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sara' istituita la Facolta' di economia e commercio.

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 2

Art. 2. Presso l'Universita' degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facolta' di economia e commercio e ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), numero sette posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facolta' stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute. In relazione alle esigenze della attivita' didattico-scientifica della Facolta' di economia e commercio, durante il periodo di validita' della presente convenzione, ciascun posto, nel momento di cui si rendera' vacante, potra' estere assegnato a una cattedra anche eventualmente diversa da quella cui in un primo tempo e' stato assegnato.

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 3

Art. 3. Presso l'Universita' degli studi di Pavia saranno istituiti e assegnati alla Facolta' di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub. [art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465~art13bis), numero sei posti di assistente ordinario. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assistente sara' quello previsto dal [decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172), ratificato e modificato con la [legge 24 giugno 1950, n. 465](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465), e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita'.

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 4

Art. 4. Allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, saranno a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico dalla nuova Facolta' di economia e commercio, secondo le proposte gia' formulate dalle competenti autorita' accademiche.

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 5

Art. 5. Gli Enti, Amministrazione provinciale di Pavia, comune di Pavia, Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, Banca del Monte di credito di Pavia e il Consorzio universitario lombardo, Enti tutti gia' citati nelle premesse, si impegnano a corrispondere i contributi sottoindicati, per il mantenimento della Facolta' di economia e commercio da istituire presso l'Universita' di Pavia in aggiunta alle Facolta' di detta Universita', indicate nella tabella annessa ai predetto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modifiche come segue: a) Amministrazione provinciale di Pavia. - L. 50.000.000 in dieci anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . . . . . . . L. 2.900.000 b) Comune di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a. . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000 c) Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . 2.500.000 d) Banca del Monte di credilo di Pavia. - L. 50.000.000 in cinque anni, somma che ripartita in venti anni, durata della presente convenzione, corrisponde annualmente a . . . . . . . . . L. 2.500.000 e) Interessi composti che matureranno nel corso del ventennio di durata della presente convenzione sui versamenti anticipati e vincolati presso l'istituto di credito dei contributi predetti mediante ammortamento ventennale (vedi successivo art. 9). L. 8.706.889 f) Consorzio universitario lombardo. - Si impegna a versare un contributo annuo per la durata di anni venti di. . . . . . 54.853.120 L. 68.970.000

Convenzione istituzione e funzionamento di una Facolta' di economia e commercio-art. 6

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