LEGGE 3 novembre 1964, n. 1122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, è di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.
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