LEGGE 26 ottobre 1964, n. 1141
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 31 luglio 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 9 della Convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convenzione-art. 1
Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana (Citta' del Vaticano 31 luglio 1962) Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunita' di stipulate una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 21 aprile 1951, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il Governo italiano inette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie. Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intriseco dei singoli pezzi.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta' del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.
Convenzione-art. 5
Art. 5. La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di cento milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre dieci milioni di pezzi.
Convenzione-art. 6
Art. 6. In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, lo Stato della Citta' del Vaticano potra' anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi. In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Citta' del Vaticano potra' del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi. Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Citta' del Vaticano potra' altresi' coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.
Convenzione-art. 7
Art. 7. Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra Parte.
Convenzione-art. 8
Art. 8. La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.
Convenzione-art. 9
Art. 9. La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile. Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1961, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il 31 luglio 1962. Per lo Stato della Citta' del Vaticano AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI Per la Repubblica italiana BARTOLOMEO MIGONE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SARAGAT
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