LEGGE 12 ottobre 1964, n. 1147
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' ai disposto dell'articolo III del Trattato stesso.
Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Trattato
Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei (Mosca, 5 agosto 1963). Parte di provvedimento in formato grafico
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