LEGGE 2 novembre 1964, n. 1159
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, comunque in servizio presso i laboratori, gli impianti sperimentali, i reparti ed i servizi tecnici dell'Istituto superiore di sanità, da stabilire con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con quello per il tesoro, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere.
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